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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1006. in Assemblea riferita al C. 887-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/07/2023  [ apri ]
1.1006.
(nonsegnalato)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Trascrizione dei provvedimenti stranieri in materia di rapporto di filiazione)

  1. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 64, comma 1, alinea, sono premesse le parole: «Fermo quanto previsto dall'articolo 67-bis,»;

   b) all'articolo 65, comma 1 sono premesse le parole: «Fermo quanto previsto dall'articolo 67-bis,»;

   c) dopo l'articolo 67, è aggiunto il seguente:

«Art. 67-bis.
(Trascrizione dei provvedimenti stranieri formati a seguito di ricorso a surrogazione di maternità)

   1. Ogni provvedimento straniero formato in uno stato estero a seguito di ricorso a surrogazione di maternità realizzata in conformità alla legge del luogo, che riconosce il rapporto di filiazione con il genitore di intenzione è trascritto dall'ufficiale dello stato civile.
   L'atto è trasmesso senza indugio al pubblico ministero per l'impugnazione ai sensi dell'articolo 67.
   2. L'autorità giudiziaria accerta la non contrarietà del riconoscimento al preminente interesse del minore, considerate le concrete circostanze del caso.
   3. In caso di accertamento negativo, l'autorità giudiziaria ordina la cancellazione della trascrizione, fermo restando quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti».

  2. All'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando una coppia di donne ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. Nel caso di cui al periodo precedente, l'ufficiale dello stato civile procede alla formazione dell'atto di nascita indicando come madri la donna che ha partorito e la donna che ha espresso la volontà di ricorrere alla tecnica di procreazione medicalmente assistita.».

  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Interno adotta, con proprio decreto le modalità organizzative per la formazione degli atti dello stato civile. In ogni caso, a decorrere dal trentesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali dello stato civile procederanno comunque alla formazione di tali atti.