Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Reato di tortura compiuto all'estero)
1. All'articolo 613-bis del codice penale (Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
Le pene stabilite dal presente comma si applicano anche se il fatto è commesso all'estero.