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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1000. in Assemblea riferita al C. 887-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/07/2023  [ apri ]
1.1000.
(nonsegnalato)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  2. Gli atti di nascita redatti all'estero e recanti l'indicazione di due madri, delle quali l'una ha portato avanti la gravidanza e partorito il bambino, sono trascritti automaticamente e in modo pieno nei registri dello stato civile.
  3. In tutti i casi in cui è possibile provare che la nascita, avvenuta in Italia e dovuta a tecniche di fecondazione artificiale eterologa intraprese al di fuori dei limiti stabiliti dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, è frutto di una mutua promessa reciproca espressa per iscritto in ordine all'assunzione dei doveri genitoriali nei confronti del bambino, la madre di parto non può opporsi all'adozione da parte della genitrice intenzionale e quest'ultima è tenuta a fare domanda di adozione in casi particolari a partire dal momento della registrazione della nascita e non oltre trenta giorni da esso.