Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 2.
(Disposizione transitoria)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024 e non si applicano alle condotte di cittadini italiani già poste in essere alla data della sua entrata in vigore, ivi comprese quelle consistenti in atti iniziali e preparatori.