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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.01003. in Assemblea riferita al C. 887-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/07/2023  [ apri ]
1.01003.
(nonsegnalato)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni in casi particolari)

  1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo l'articolo 44, è aggiunto il seguente:

   «Art. 44-bis. 1. Gli atti di nascita o i provvedimenti giurisdizionali redatti all'estero sulla base di accordi di surrogazione di maternità che rechino l'indicazione di un solo genitore biologico sono trascritti nei confronti di quest'ultimo.
   2. L'atto di nascita o il provvedimento giurisdizionale straniero fa prova della esistenza di previ mutui impegni intercorsi tra il genitore biologico e il genitore intenzionale in vista della nascita di un bambino.
   3. Il genitore intenzionale è tenuto a fare domanda di adozione in casi particolari (art. 44 comma 1, lettera b), legge n. 184 del 1983) entro trenta giorni dal provvedimento giudiziale di trascrizione parziale di cui al comma 1.
   4. In mancanza, il procedimento è avviato dalla Procura della Repubblica presso il competente Tribunale della Famiglia.
   5. Il genitore biologico non può negare il consenso all'adozione da parte dell'altro genitore intenzionale, salva la possibilità di opporre il superiore interesse del minore, che deve essere accertato in concreto.
   6. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche in tutti i casi in cui un atto di nascita, già trascritto, sia impugnato per difetto di veridicità a seguito dell'accertamento che, a suo fondamento, vi era un accordo di maternità surrogata, nel quale uno solo dei committenti avesse conferito materiale genetico.».