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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.01002. in Assemblea riferita al C. 887-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/07/2023  [ apri ]
1.01002.
(nonsegnalato)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni in casi particolari)

  1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo l'articolo 44, è aggiunto il seguente:

   «Art. 44-bis. 1. Gli atti di nascita redatti all'estero recanti l'indicazione di due madri che costituiscono almeno una coppia di fatto, delle quali l'una portato avanti la gravidanza e partorito il bambino, sono trascritti automaticamente e in modo pieno nei registri dello stato civile.
   2. In tutti i casi in cui è possibile provare che la nascita, avvenuta in Italia e dovuta a tecniche di fecondazione artificiale eterologa intraprese al di fuori dei limiti stabiliti dalla legge 40/2004, è frutto di una mutua promessa reciproca espressa per iscritto in ordine all'assunzione dei doveri genitoriali nei confronti del bambino, la madre di parto non può opporsi all'adozione da parte della genitrice intenzionale e quest'ultima è tenuta a fare domanda di adozione in casi particolari a partire dal momento della registrazione della nascita e non oltre trenta giorni da esso. In mancanza, l'iniziativa è presa dalla competente Procura per i minorenni.».