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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.01001. in Assemblea riferita al C. 887-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/07/2023  [ apri ]
1.01001.
(nonsegnalato)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.
(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40)

  1. All'articolo 4 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo è consentito anche alla coppia formata da due donne. L'ufficiale dello stato civile procede alla formazione dell'atto di nascita indicando come madri la donna che ha partorito e la donna che ha espresso la volontà di ricorrere alla tecnica di procreazione medicalmente assistita.».