Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 2.
(Modifica alla legge 4 maggio 1983, n. 184, adozione in casi particolari)
1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, all'articolo 44, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Quando si ricorre all'adozione in casi particolari in presenza di un atto di nascita straniero non trascrivibile per motivi di ordine pubblico internazionale, ma che è prova dell'esistenza di previ mutui impegni intercorsi tra due persone in vista della nascita di un bambino, il genitore biologico non può negare il consenso all'adozione da parte dell'altro genitore intenzionale, e quest'ultimo è tenuto a fare domanda di adozione entro 30 giorni dal provvedimento giudiziale di trascrizione.».