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Legislatura XIX

Proposta emendativa 11.0100. in Assemblea riferita al C. 859

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 04/05/2023  [ apri ]
11.0100.
approvato

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni diverse)

  1. Nelle more dell'entrata in vigore delle intese conseguenti agli accordi di cui all'articolo 1 della presente legge in materia di telelavoro, e comunque non oltre il 30 giugno 2023, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità di telelavoro fino a un massimo del 40 per cento del tempo di lavoro dai lavoratori frontalieri che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo del 3 ottobre 1974 tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, si considerano effettuati nell'altro Stato.
  2. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia a partire dal 1° febbraio 2023.
  3. Alla luce del rafforzamento dei rapporti economici tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera in virtù della ratifica dell'Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché in considerazione delle disposizioni specifiche in materia di scambio di informazioni contenute nell'articolo 7 del suddetto Accordo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge si provvede alla eliminazione della Svizzera dall'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999. L'efficacia delle modifiche al decreto 4 maggio 1999 di cui al primo periodo decorre dal periodo d'imposta successivo a quello di pubblicazione del suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Restano ferme tutte le disposizioni dell'ordinamento nazionale applicabili fino al periodo d'imposta di pubblicazione del decreto di cui al presente articolo, nonché ogni attività di accertamento effettuata in conformità a tali disposizioni.

Il Governo