Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.