Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Fondo per la diffusione delle discipline STEM)
1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo, denominato «fondo per la diffusione delle discipline STEM» con la dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, destinato al finanziamento dei seguenti interventi.
2. Agli oneri derivanti dalla presente legge pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.