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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.100. in Assemblea riferita al C. 849

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/03/2023  [ apri ]
4.100.
approvato

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 10 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 13.053 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4 bis, del Regolamento