Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Clausola d'invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione degli articoli 6 e 7, comma 4, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.