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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.2.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 805

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/07/2024  [ apri ]
1.2.

  Al comma 1, dopo il capoverso 8-bis, aggiungere il seguente:

  8-ter. I comuni, le città metropolitane e le province o l'ente proprietario della strada, ove siano rinvenuti sul suolo pubblico veicoli iscritti nel PRA e non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione, ai sensi del comma 14, ne certificano l'inutilizzabilità e ne danno comunicazione senza ritardo e, comunque, entro sette giorni, a mezzo di posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo al proprietario risultante dal PRA. Ove il proprietario non si opponga con messaggio di posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo alla certificazione di inutilizzabilità entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ente che ha inviato la comunicazione può procedere alla rimozione del veicolo, alla sua demolizione e alla cancellazione dal PRA senza che possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

ident. 1.4.