Sostituirlo con il seguente:
Art. 15.
(Forum nazionale del patrimonio culturale immateriale)
1. Al fine di instaurare un dialogo e un confronto tra le organizzazioni della società civile impegnate nella salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e nella diffusione delle relative conoscenze, è istituito presso l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, il forum nazionale del patrimonio culturale immateriale cui sono attribuiti i seguenti compiti:
a) svolgere funzioni consultive nei confronti dei soggetti pubblici, nazionali e territoriali, in materia di patrimonio culturale immateriale;
b) collaborare con le amministrazioni pubbliche al fine di monitorare lo stato di salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali;
c) trasmettere alle Camere una relazione annuale sulla condizione dei patrimoni culturali immateriali censiti a livello nazionale e regionale;
d) formulare proposte al fine di assicurare la migliore salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali e promuoverne una maggiore conoscenza in particolare presso le giovani generazioni;
e) favorire e sostenere l'incontro tra le associazioni di praticanti e coloro che detengono elementi del patrimonio culturale immateriale sul territorio italiano nonché tra queste e altre associazioni omologhe presenti sul territorio straniero;
f) promuovere iniziative formative volte a diffondere la conoscenza del patrimonio culturale immateriale e del suo significato identitario;
g) realizzare ogni altra iniziativa utile a salvaguardare e valorizzare i patrimoni culturali immateriali.
2. Il forum è composto da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni non governative italiane riconosciute dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, da due delegati in rappresentanza delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazioni storiche iscritte all'elenco di cui all'articolo 4 della presente legge, e da 5 professori universitari esperti nel settore designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai lavori del forum, presieduti dal direttore dell'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, sono invitati a partecipare un rappresentante del Ministero della cultura, uno del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno del Ministero dell'istruzione e del merito, uno del Ministero dell'università e della ricerca, uno del Ministero dell'interno e uno del Ministero del Turismo. I componenti del forum restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile consecutivamente una sola volta. Ai componenti del forum non è riconosciuto alcun compenso né indennità comunque denominata né sono riconosciuti rimborsi spese comunque denominati.
3. Il forum si riunisce ogni 6 mesi presso l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale e in occasione della prima riunione adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un regolamento interno.
4. Il forum, anche tramite l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, può avvalersi, della collaborazione di istituti universitari, di istituzioni museali e archeologiche, di centri di ricerca, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato, dei comitati regionali istituiti con apposite leggi e di eventuali altri soggetti pubblici o privati. Può inoltre organizzarsi in commissioni tecnico-artistiche di settore.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 15.
(Forum nazionale del patrimonio culturale immateriale)
1. Al fine di instaurare un dialogo e un confronto tra le organizzazioni della società civile impegnate nella salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e nella diffusione delle relative conoscenze, è istituito presso l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, il forum nazionale del patrimonio culturale immateriale cui sono attribuiti i seguenti compiti:
a) svolgere funzioni consultive nei confronti dei soggetti pubblici, nazionali e territoriali, in materia di patrimonio culturale immateriale;
b) collaborare con le amministrazioni pubbliche al fine di monitorare lo stato di salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali;
c) trasmettere alle Camere una relazione annuale sulla condizione dei patrimoni culturali immateriali censiti a livello nazionale e regionale;
d) formulare proposte al fine di assicurare la migliore salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali e promuoverne una maggiore conoscenza in particolare presso le giovani generazioni;
e) favorire e sostenere l'incontro tra le associazioni di praticanti e coloro che detengono elementi del patrimonio culturale immateriale sul territorio italiano nonché tra queste e altre associazioni omologhe presenti sul territorio straniero;
f) promuovere iniziative formative volte a diffondere la conoscenza del patrimonio culturale immateriale e del suo significato identitario;
g) realizzare ogni altra iniziativa utile a salvaguardare e valorizzare i patrimoni culturali immateriali.
2. Il forum è composto da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni non governative italiane riconosciute dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, da due delegati in rappresentanza delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazioni storiche iscritte all'elenco di cui all'articolo 4 della presente legge, e da 5 professori universitari esperti nel settore designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai lavori del forum, presieduti dal direttore dell'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, sono invitati a partecipare un rappresentante del Ministero della cultura, uno del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno del Ministero dell'istruzione e del merito, uno del Ministero dell'università e della ricerca, uno del Ministero dell'interno e uno del Ministero del Turismo. I componenti del forum restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile consecutivamente una sola volta. Ai componenti del forum non è riconosciuto alcun compenso né indennità comunque denominata né sono riconosciuti rimborsi spese comunque denominati.
3. Il forum si riunisce ogni 6 mesi presso l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale e in occasione della prima riunione adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un regolamento interno.
4. Il forum, anche tramite l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, può avvalersi, della collaborazione di istituti universitari, di istituzioni museali e archeologiche, di centri di ricerca, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato, dei comitati regionali istituiti con apposite leggi e di eventuali altri soggetti pubblici o privati. Può inoltre organizzarsi in commissioni tecnico-artistiche di settore.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 15.
(Forum nazionale del patrimonio culturale immateriale)
1. Al fine di instaurare un dialogo e un confronto tra le organizzazioni della società civile impegnate nella salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e nella diffusione delle relative conoscenze, è istituito presso l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, il forum nazionale del patrimonio culturale immateriale cui sono attribuiti i seguenti compiti:
a) svolgere funzioni consultive nei confronti dei soggetti pubblici, nazionali e territoriali, in materia di patrimonio culturale immateriale;
b) collaborare con le amministrazioni pubbliche al fine di monitorare lo stato di salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali;
c) trasmettere alle Camere una relazione annuale sulla condizione dei patrimoni culturali immateriali censiti a livello nazionale e regionale;
d) formulare proposte al fine di assicurare la migliore salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali e promuoverne una maggiore conoscenza in particolare presso le giovani generazioni;
e) favorire e sostenere l'incontro tra le associazioni di praticanti e coloro che detengono elementi del patrimonio culturale immateriale sul territorio italiano nonché tra queste e altre associazioni omologhe presenti sul territorio straniero;
f) promuovere iniziative formative volte a diffondere la conoscenza del patrimonio culturale immateriale e del suo significato identitario;
g) realizzare ogni altra iniziativa utile a salvaguardare e valorizzare i patrimoni culturali immateriali.
2. Il forum è composto da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni non governative italiane riconosciute dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, da due delegati in rappresentanza delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazioni storiche iscritte all'elenco di cui all'articolo 4 della presente legge, e da 5 professori universitari esperti nel settore designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai lavori del forum, presieduti dal direttore dell'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, sono invitati a partecipare un rappresentante del Ministero della cultura, uno del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno del Ministero dell'istruzione e del merito, uno del Ministero dell'università e della ricerca e uno del Ministero dell'interno. I componenti del forum restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile consecutivamente una sola volta. Ai componenti del forum non è riconosciuto alcun compenso né indennità comunque denominata né sono riconosciuti rimborsi spese comunque denominati.
3. Il forum si riunisce ogni 6 mesi presso l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale e in occasione della prima riunione adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un regolamento interno.
4. Il forum, anche tramite l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, può avvalersi, della collaborazione di istituti universitari, di istituzioni museali e archeologiche, di centri di ricerca, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato, dei comitati regionali istituiti con apposite leggi e di eventuali altri soggetti pubblici o privati. Può inoltre organizzarsi in commissioni tecnico-artistiche di settore.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.