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Legislatura XIX

Proposta emendativa 8.01001. in Assemblea riferita al C. 799-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/02/2024  [ apri ]
8.01001.(testo modificato nel corso della seduta)
approvato

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare)

  1. All'articolo 59 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

   «Le norme di cui al presente articolo e gli eventuali regolamenti locali in materia non si applicano in occasione di manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare.».

  2. L'accensione di falò in occasione di manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare non rientrano nel campo di applicazione della parte IV «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati» del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  3. Le regioni hanno la facoltà di regolamentare, in conformità alle normative nazionali, la salvaguardia dei falò e dei fuochi rituali delle manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare.
  Con riferimento ai divieti di cui all'articolo 10, della legge 21 novembre 2000, n. 353, le regioni possono prevedere, dettando le eventuali prescrizioni del caso, speciali e motivate deroghe, anche valutando l'andamento degli incidenti giornalieri suscettibili di provocare incendi boschivi, al fine di consentire l'accensione di falò e di fuochi rituali. I falò e i fuochi rituali sono comunque vietati nelle giornate di vento.

8.01001.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare)

  1. All'articolo 59 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

   «Le norme di cui al presente articolo e gli eventuali regolamenti locali in materia non si applicano in occasione di manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare.».

  2. L'accensione di falò in occasione di manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare non rientrano nel campo di applicazione della parte IV «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati» del decreto legislativo n. 152 del 2006 «Norme in materia ambientale», dei divieti di cui all'articolo 10 della legge-quadro in materia di incendi boschivi, 21 novembre 2000, n. 353, e non rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 703 del Codice penale.
  3. Le regioni hanno la facoltà di regolamentare, in conformità alle normative nazionali, la salvaguardia dei falò e dei fuochi rituali delle manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare.