Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Manifestazioni di rievocazione storica)
1. All'articolo 59 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Le norme di cui al presente articolo e gli eventuali regolamenti locali in materia non si applicano in occasione di manifestazioni di rievocazione storica.».
2. L'accensione di falò in occasione di manifestazioni di rievocazione storica e tradizionale non rientrano nei divieti di cui all'articolo 10 della legge-quadro in materia di incendi boschivi, 21 novembre 2000, n. 353, e non rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 703 del codice penale.