All'articolo 10, comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: , che può procedere all'istituzione fino alla fine della medesima lettera.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.