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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.6. in Assemblea riferita al C. 785

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/01/2023  [ apri ]
1.6.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Ai fini di cui al presente articolo, qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da una impresa di cui al comma 1 che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli impianti e delle infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione degli idrocarburi o il loro trasferimento o di rami di essa, deve essere da questa notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero delle imprese e del made in Italy ai fini della valutazione dei rischi connessi a tali decisioni.
  1-ter. In esito alla valutazione cui al comma 1-bis, qualora sussista il rischio che l'impresa dia luogo ad una situazione eccezionale di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza degli approvvigionamenti, nonché al mantenimento, alla sicurezza e all'operatività delle reti e degli impianti, con possibile compromissione e ricadute sul sistema economico nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni parlamentari competenti, può essere espresso il veto sull'efficacia delle delibere, atti e operazioni di cui al comma 1-bis riguardanti gli impianti di cui al comma 1.