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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.01.in X Commissione in sede referente riferita al C. 771

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/02/2023  [ apri ]
4.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Buono patente per trasporto)

  1. All'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la parola: «giovani» è soppressa;

   b) le parole: «di età compresa tra diciotto e trentacinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «e delle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande e dell'autotrasporto di persone e merci».

  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dal 2023. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ident. 4.03.