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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.016.in X Commissione in sede referente riferita al C. 771

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/02/2023  [ apri ]
1.016.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di tassazione relativa all'agroenergia)

  1. Per il solo periodo di imposta relativo all'anno 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi energetici per le imprese agricole che producono energia elettrica rinnovabile incentivata con tariffa onnicomprensiva, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, ai soli fini fiscali si intende il minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 relativamente all'anno 2021 e il valore di 120 euro/MWh.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ident. 1.017.