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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.12. in Assemblea riferita al C. 771-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/02/2023  [ apri ]
4.12.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale sottoposto a obbligo di servizio pubblico, anche a seguito degli effetti negativi derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, le risorse stanziate a partire dall'esercizio 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono incrementate di 200 milioni di euro. Tale incremento è ripartito, con modalità da definirsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, a favore degli enti locali o enti regolatori il cui perimetro di competenza abbia visto, dalla data di istituzione del fondo stesso, un incremento della produzione di servizio in termini di vetture-km riferiti a infrastrutture finanziate o cofinanziate dallo Stato e non coperte da incrementi del fondo stesso.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione di 100 milioni dall'anno 2023, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 100 milioni dall'anno 2023, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché mediante utilizzo di 100 milioni per l'anno 2023 di.