stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.08. in Assemblea riferita al C. 771-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/02/2023  [ apri ]
4.08.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure per il sostegno alla mobilità sostenibile negli spostamenti casa-lavoro)

  1. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti e di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie incentivando modalità sostenibili di trasporto individuale negli spostamenti sistematici casa-lavoro, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un Fondo denominato «Programma sperimentale Go green to work», con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 35 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo di cui al primo periodo è finalizzato a riconoscere, fino ad esaurimento delle risorse, un incentivo economico, accessorio allo stipendio, destinato ai lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private dotate di un piano di mobility management, erogabile, in conformità a disposizioni di contratto, di accordo, o di regolamento aziendale, come incentivo chilometrico, nella misura massima di 20 centesimi a chilometro, per gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta, anche a pedalata assistita, nonché mediante veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero a copertura del costo per l'acquisto di servizi di sharing mobility limitati al percorso casa-lavoro o del costo per il deposito o il posteggio sicuro delle biciclette e dei monopattini, anche presso stazioni intermedie di interscambio modale. Il valore dell'incentivo di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa e, comunque, non può superare l'importo di 50 euro mensili per lavoratore.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
  3. Il beneficio di cui al comma 1 non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 35 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.