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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.8. in Assemblea riferita al C. 771-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/02/2023  [ apri ]
1.8.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Alla luce degli obblighi di cui all'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 15 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 277, del 26 novembre 2010, e di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 71, del 25 marzo 2013, ai fini della fruibilità in tempo reale da parte del consumatore, sia in fase di transito presso gli impianti di distribuzione carburanti, sia in fase di accesso al Portale dell'Osservatorio Prezzi del competente Ministero, le autorità di vigilanza, in sede di accertamento, procedono a verificare le eventuali violazioni esclusivamente contestuali all'accertamento medesimo, individuando:

   a) la corrispondenza del prezzo praticato dall'esercente con quello comunicato al Portale dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle imprese e del made in Italy;

   b) la conformità dei cartelli espositori del prezzi praticati ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 71, del 25 marzo 2013;

   c) la conformità dei prezzi esposti con i prezzi effettivamente praticati.

  Conseguentemente: sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.