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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.03. in Assemblea riferita al C. 771-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/02/2023  [ apri ]
1.03.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

  1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 aprile 2023:

   a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

    1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

    2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

    3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

    4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

   b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

  2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis) della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 aprile 2023.
  3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25, trasmettono, entro il 30 aprile 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 15 aprile 2023. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a), venga disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote come rideterminate dal medesimo comma 1, lettera a).
  4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3, per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

ident. 1.02.1.04.