Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto per i giovani)
1. Ai titolari della Carta giovani nazionale (CGN) di cui all'articolo 1, commi 413 e 414, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è associato il «biglietto unico giovani» che consente un prezzo agevolato per l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, pubblici e privati, all'interno del territorio nazionale.
2. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione l'integrazione con la Carta giovani nazionale (CGN).