Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. In sede di accertamento presso gli impianti di distribuzione dei carburanti del rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione dei prezzi praticati ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 15 ottobre 2010 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013, le Autorità di vigilanza verificano le violazioni esclusivamente contestuali all'accertamento medesimo, controllando:
a) la corrispondenza del prezzo praticato dall'esercente con quello comunicato al Portale del Ministero delle imprese e del made in Italy;
b) la conformità dei cartelli espositori dei prezzi praticati ai sensi del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013;
c) la conformità dei prezzi esposti con i prezzi effettivamente praticati.
1-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a seguito dell'accertamento contestuale di cui al comma 1-bis, le autorità di vigilanza provvedono ad elevare la sanzione amministrativa del pagamento da un minimo di euro 200 a un massimo di euro 600 nel caso in cui il prezzo praticato dall'esercente l'attività di rivendita al pubblico dei carburanti autotrazione sia difforme rispetto a quello relativo all'ultima comunicazione al Portale presso il Ministero delle imprese e del made in Italy ovvero ove la esposizione dei cartelli indicanti i prezzi praticati non siano conformi a quanto previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013. Con successivo decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy saranno adottate le disposizioni di coordinamento con la normativa vigente.