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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.18. in Assemblea riferita al C. 771-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/02/2023  [ apri ]
1.18.

  Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

  2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, utilizzando i dati di cui all'anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti istituita dall'articolo 1, comma 100, della legge 7 agosto 2017, n. 124, individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli impianti di distribuzione di carburanti attivi da almeno 30 giorni ma non ancora registrati all'Osservatorio prezzi di cui al decreto del Ministero dell'industria 15 ottobre 2010 e provvede alla relativa segnalazione alle Autorità di Vigilanza. In caso di accertata mancata registrazione, salvo i casi di forza maggiore o di impedimento non imputabile all'esercente, viene disposta la sospensione dell'attività non inferiore a novanta giorni e non superiore ai centocinquanta giorni. Alle irrogazioni delle sanzioni provvede il prefetto.
  3. Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 51, della legge 23 luglio 2009, n. 99, del decreto del Ministero Industria del 15 ottobre 2010 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013, gli esercenti l'attività di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, hanno l'obbligo di esporre cartelli indicatori dei prezzi praticati ai sensi del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013, nonché l'obbligo di comunicare al competente Ministero delle imprese e del made in Italy i prezzi praticati al pubblico, ai fini della conseguente conoscibilità in tempo reale da parte del consumatore, sia in fase di transito presso gli impianti suddetti di distribuzione carburanti, sia in fase di accesso al Portale dell'Osservatorio prezzi del competente Ministero, le autorità di vigilanza, in sede di accertamento, procedono a verificare le eventuali violazioni esclusivamente contestuali all'accertamento medesimo, individuando:

   a) la corrispondenza del prezzo praticato dall'esercente con quello comunicato al citato portale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

   b) la conformità dei cartelli espositori dei prezzi praticati ai sensi del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013;

   c) la conformità dei prezzi esposti con i prezzi effettivamente praticati.

  4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a seguito dell'accertamento contestuale di cui al precedente comma 3, le autorità di vigilanza provvedono ad elevare la sanzione amministrativa del pagamento da un minimo di 200 euro ad un massimo di 600 euro nel caso in cui il prezzo praticato dall'esercente l'attività di rivendita al pubblico dei carburanti autotrazione sia difforme rispetto a quello relativo all'ultima antecedente comunicazione al portale dell'Osservatorio Prezzi presso il competente Ministero delle imprese e del made in Italy ovvero ove la esposizione dei cartelli indicanti i prezzi praticati non siano conformi a quanto previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013. Con successivo decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy saranno adottate le disposizioni di coordinamento con la normativa vigente.