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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.10. in Assemblea riferita al C. 771-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/02/2023  [ apri ]
1.10.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le autorità di vigilanza provvedono ad elevare la sanzione amministrativa del pagamento da un minimo di 200 euro ad un massimo di 600 euro nel caso in cui il prezzo praticato dall'esercente l'attività di rivendita al pubblico dei carburanti autotrazione sia difforme rispetto a quello relativo all'ultima antecedente comunicazione al Portale dell'Osservatorio prezzi presso il competente Ministero delle imprese e del made in Italy ovvero ove la esposizione dei cartelli indicanti i prezzi praticati non siano conformi a quanto previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013. Con successivo decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy saranno adottate le disposizioni di coordinamento con la normativa vigente.