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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.01. in Assemblea riferita al C. 771-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/02/2023  [ apri ]
1.01.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1.1.
(Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

  1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 1° marzo 2023 e fino al 31 maggio 2023:

   a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

    1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

    2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

    3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

    4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

   b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

  2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis) della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non si applica per il periodo dal 1° marzo 2023 e fino al 31 maggio 2023.
  3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25, trasmettono, entro il 9 giugno 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3) usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 maggio 2023. I predetti esercenti trasmettono altresì, entro il 9 giugno 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le suddette modalità e l'utilizzo dei predetti modelli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3), usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 maggio 2023.
  4. Per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3, trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.
  5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a), e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati entro il limite massimo complessivo di 3.000 milioni di euro per l'anno 2023 e 120 milioni per l'anno 2025, si provvede:

   a) quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 1-ter della presente legge;

   b) quanto a 120 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1.2.
(Misure in materia di contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori assicurativo e farmaceutico contro il caro bollette)

  1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.
  2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

   a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

   b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

  3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
  4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
  5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
  8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
  9. Il gettito derivante dal pagamento del contributo straordinario e temporaneo di cui al comma 1, è destinato in misura massima pari a 3.000 milioni di euro alla copertura degli oneri di cui all'articolo 1-bis.
  10. La quota di gettito derivante dal pagamento del contributo straordinario e temporaneo di cui al comma 1, conseguita per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e non utilizzata per le finalità di cui al precedente comma, è destinata al finanziamento di un apposito Fondo per il contrasto al rincaro dei prezzi dei prodotti energetici, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Per ciascuno degli anni 2023 e 2024, sono iscritte al Fondo di cui al presente comma le eventuali maggiori entrate di natura tributaria derivanti da disposizioni vigenti, nella misura pari ad almeno il 5 per cento del relativo ammontare. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
  11. Sulla base dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è stabilita l'estensione delle riduzioni delle aliquote di cui all'articolo 1-bis, anche per periodi successivi al 31 maggio 2023 nei limiti delle risorse disponibili iscritte nel Fondo di cui al precedente comma e fino ad esaurimento delle stesse. L'estensione delle riduzioni di cui al presente comma può essere disposta anche nell'ambito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.