Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure di sostegno ai servizi di trasporto pubblico, di trasporto commerciale di linea e di noleggio con conducente)
1. Al fine di compensare parzialmente i maggiori costi di acquisto del carburante, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Delle risorse di cui al comma 1, una somma pari a 220 milioni di euro è destinata alle attività di servizi di trasporto pubblico e una somma pari a 30 milioni di euro alle attività di trasporto commerciale di linea e di noleggio con conducente.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di riparto e i beneficiari del fondo di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.