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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.01. in Assemblea riferita al C. 771-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/02/2023  [ apri ]
2.01.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Istituzione del Fondo per la sterilizzazione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti)

  1. Nelle more di una riforma organica delle imposte sulla produzione e sui consumi dei prodotti energetici orientata alla stabile riduzione della spesa a carico degli utenti finali, al fine di assicurare la progressiva riduzione delle aliquote di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per la sterilizzazione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti», di seguito denominato «Fondo».
  2. Il Fondo opera limitatamente alle categorie di prodotti di seguito indicate:

   a) benzina;

   b) oli da gas o gasolio usato come carburante;

   c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti;

   d) gas naturale usato per autotrazione.

  3. Nel Fondo confluiscono:

   a) l'eventuale maggior gettito derivante dall'imposta sul valore aggiunto in conseguenza delle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, conseguito in relazione a versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto, ove non impiegato per le finalità di cui al comma 290 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

   b) una quota pari al 10 per cento del maggior gettito a titolo d'imposta sui redditi a carico dei soggetti che operano nella filiera produttiva e distributiva del carburante per autotrazione, ivi compresi i soggetti che esercitino l'attività di intermediazione nel mercato dei soggetti di cui alla precedente lettera, conseguiti a fronte di situazioni di eccezionale incremento del costo dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali;

   c) una quota pari al 50 per cento delle maggiori imposte e sanzioni amministrative accertate a carico delle imprese di cui alla lettera b), a seguito della violazione di obblighi fiscali di natura dichiarativa o di versamento;

   d) economie sulle autorizzazioni di spesa relative ad agevolazioni vigenti in favore dei soggetti di cui alla lettera b);

   e) una quota, pari ad almeno il 10 per cento, delle eventuali maggiori entrate di natura tributaria non destinate ad altre finalità accertate al bilancio dello Stato a decorrere dall'anno 2023;

   f) una quota, fino ad un importo massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, di eventuali residui di bilancio oggetto di riversamento al Ministero dell'economia e delle finanze, non destinati ad altre finalità sulla base di disposizioni vigenti e compatibili per l'iscrizione al Fondo.

  4. Ai fini dell'istituzione del Fondo e della conseguente determinazione della dotazione iniziale per l'anno 2023, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze procede a una ricognizione delle risorse disponibili nell'ambito delle entrate di cui al comma 3 e alla successiva assegnazione al Fondo. Il Ministero provvede, ove possibile, alla ricognizione delle risorse e al conseguente riversamento al Fondo con cadenza bimestrale, fatta salva la possibilità di provvedere con cadenza diversa ove ne ricorrano i presupposti ovvero sussista la necessità e l'urgenza di fronteggiare situazioni di eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici. Ai fini della determinazione della quota di maggior gettito di cui alle lettere a) e b) del comma 3, il Ministero tiene conto dello scostamento tra il valore del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio rispetto al valore di riferimento, sulla media del periodo, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza, e Nota di aggiornamento, ovvero in considerazione del valore effettivo dei prodotti finiti (Platt's CIF Med), sulla media del periodo, ove maggiormente rappresentativo dell'andamento del mercato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche nel conto dei residui. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.
  5. Nei limiti delle risorse determinate ai sensi del comma 4, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è stabilita l'entità delle riduzioni delle aliquote di accisa e il periodo di applicazione. La misura delle aliquote non può in ogni caso essere inferiore al limite stabilito dalle aliquote minime unionali di cui alla direttiva 2003/96/CE, del 27 gennaio 2003.
  6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5, il Ministero adotta le disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-bis) della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali si prevede la riduzione dell'aliquota di accisa. Per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  7. La riduzione delle aliquote di accisa di cui al presente articolo può essere disposta anche nell'ambito dell'adozione del decreto di cui al comma 290 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Trova applicazione l'articolo 1-bis, comma 8, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.