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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.9. in Assemblea riferita al C. 771-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/02/2023  [ apri ]
1.9.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 51, della legge 23 luglio 2009, n. 99, del decreto del Ministero dell'industria del 15 ottobre 2010 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013, gli esercenti l'attività di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, hanno l'obbligo di esporre cartelli indicatori dei prezzi praticati ai sensi del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013, nonché l'obbligo di comunicare al competente Ministero delle imprese e del made in Italy i prezzi praticati al pubblico, ai fini della conseguente conoscibilità in tempo reale da parte del consumatore, sia in fase di transito presso gli impianti suddetti di distribuzione carburanti, sia in fase di accesso al Portale dell'Osservatorio prezzi del competente Ministero, le autorità di vigilanza, in sede di accertamento, procedono a verificare le eventuali violazioni esclusivamente contestuali all'accertamento medesimo, individuando:

   a) la corrispondenza del prezzo praticato dall'esercente con quello comunicato al citato portale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

   b) la conformità dei cartelli espositori del prezzi praticati ai sensi del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013;

   c) la conformità dei prezzi esposti con i prezzi effettivamente praticati.