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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.8. nelle commissioni riunite I-IX in sede referente riferita al C. 750

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/01/2023  [ apri ]
1.8.
inammissibile

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Fondo di contrasto agli effetti delle crisi globali)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), un Fondo di contrasto agli effetti delle crisi globali, con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per le annualità 2024 e 2025, per interventi straordinari volti a sostenere la risposta alle sfide globali e alle conseguenze delle crisi climatica, alimentare ed energetica in favore dei Paesi terzi attraverso le attività della cooperazione allo sviluppo.
  2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione di 50 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2023-2025 del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere l'articolo 2;

   b) sostituire il Titolo del decreto-legge, con il seguente: Misure a favore delle attività di cooperazione allo sviluppo per il contrasto agli effetti delle crisi globali.