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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.25. nelle commissioni riunite I-IX in sede referente riferita al C. 750

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/01/2023  [ apri ]
1.25.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione stabilito al periodo precedente, si applica l'articolo 1102 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e la multa è da euro 10.000 ad euro 50.000. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni comminate ai sensi del periodo precedente sono versate nello Stato di previsione del Ministero dell'interno e finalizzate all'incremento delle risorse destinate ai competenti uffici e servizi per il riconoscimento e revoca dello status di protezione internazionale.