Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) il porto di primo sbarco deve essere individuato dalle autorità competenti tra quelli più vicini alle zone di salvataggio, al fine di evitare sofferenze aggiuntive ed evitabili alle persone soccorse, ed evitare oneri ingiustificati e immotivati per le navi umanitarie e per la finanza pubblica.