Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: ; la raccolta dei dati e di valutazione dello status delle persone soccorse non deve ostacolare, oltre a quanto necessario per offrire assistenza a persone in pericolo, l'assistenza o ritardare inutilmente lo sbarco delle persone dalle navi di soccorso.