Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: compatibilmente con il rispetto dell'obbligo internazionale di soccorrere persone a rischio di naufragio diverse da quelle già soccorse, e qualora la nave si trovi in posizione idonea ad intervenire dirigendosi verso il luogo del pericolo per prestare assistenza.