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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.149. in Assemblea riferita al C. 750-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/02/2023  [ apri ]
1.149.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, sopprimere i periodi terzo, quarto, quinto e sesto.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso 2-quinquies, sostituire le parole: della confisca della nave e l'organo accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare con le seguenti: del fermo amministrativo per due mesi della nave utilizzata per commettere la violazione. L'organo accertatore, che applica la sanzione del fermo amministrativo, nomina custode l'armatore o, in sua assenza, il comandante o altro soggetto obbligato in solido, che fa cessare la navigazione e provvede alla custodia della nave a proprie spese. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo della nave, adottato dall'organo accertatore, è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, al Prefetto che provvede nei successivi venti giorni. Al fermo amministrativo di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.