Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 2-bis, aggiungere il seguente:
2-bis.1. L'obbligo della nave di soccorso di raggiungere senza ritardo il porto di sbarco e di operare modalità di ricerca e soccorso tali da impedire di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco, di cui alle lettere d) ed f) del comma 2-bis, non può mai comportare che la nave non possa effettuare più di un soccorso nel medesimo spazio temporale e di mare nel caso in cui dopo averne prestato uno, il comandante sia avvertito di una seconda situazione di pericolo per le persone a rischio naufragio, o che non possa spostare le persone a bordo già soccorse su un'altra nave per consentire di andare rapidamente a soccorrerne altre a rischio di morte.