Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Centri governativi di prima accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro dell'interno» aggiungere le seguenti parole: «da emanarsi entro il 31 marzo 2023»;
b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «le strutture di prima accoglienza sono attivate» sono aggiunte le parole: «nel numero di almeno una per regione».