Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. Per il finanziamento di un programma nazionale per la prevenzione e la cura dell'obesità è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2025, di 800.000 euro per l'anno 2026 e di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
Conseguentemente:
al medesimo articolo 3:
a) al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente: Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'adozione di iniziative rivolte:
b) al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: , e favorendo la formazione dei professionisti sanitari nell'ambito degli indirizzi definiti dalla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
c) al comma 3, lettera f), sostituire le parole: , ed iniziative volte con le seguenti: e volte;
d) al comma 3, lettera g), sopprimere la parola: permanenti;
e) al comma 3, sostituire le lettere i), l), m) con la seguente:
i) a promuovere la più ampia conoscenza dei centri per i disturbi alimentari e per l'assistenza alle persone con obesità esistenti, in modo da favorire l'accesso a tali strutture anche in una prospettiva di prevenzione delle malattie connesse all'obesità;
f) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di promuovere la formazione e l'aggiornamento, in materia di obesità e di sovrappeso, degli studenti universitari, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e del personale del Servizio sanitario nazionale che intervengono nei processi di prevenzione, diagnosi e cura dell'obesità, è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure volte a dare attuazione al presente comma, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
g) sostituire la rubrica con la seguente: Interventi per la prevenzione e la cura dell'obesità.
All'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'attuazione del primo periodo è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
sostituire l'articolo 6 con il seguente:
Art. 6. – (Disposizioni finanziarie). – 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, commi 1 e 3-bis, e 5, comma 1, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.