Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Inserimento dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA) nel Piano nazionale delle cronicità)
1. Ai fini della prevenzione e della cura, lo Stato inserisce i DNA nel Piano nazionale della cronicità, di cui all'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 15 settembre 2016.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, nel rispetto del Piano nazionale della cronicità, ogni idonea iniziativa diretta a fronteggiare i DNA.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono rivolti, oltre a quanto già previsto dall'articolo 3, comma 3, lettere c), d) ed e):
a) alla prevenzione dei DNA e delle relative complicanze, nonché al miglioramento della cura delle persone con DNA;
b) ad agevolare l'inserimento delle persone affette da DNA nelle attività scolastiche, lavorative e sportivo-ricreative;
c) all'educazione sulla corretta profilassi dei DNA;
d) alla formazione e aggiornamento sul tema degli studenti universitari, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e del personale del Servizio sanitario nazionale che intervengono nei processi di prevenzione, diagnosi e cura dei DNA;
e) alla realizzazione di reti regionali per l'assistenza alla persona con DNA, attraverso il potenziamento dei centri di riferimento regionali per la cura dei DNA;
f) alla garanzia del pieno accesso alle cure e ai trattamenti nutrizionali, farmaceutici e chirurgici.