Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Livelli essenziali di assistenza per i soggetti affetti da obesità)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire e assicurare l'equità e l'accesso alle cure nonché l'assistenza ai soggetti affetti da obesità, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), ai sensi dell'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della fornitura gratuita dei presidi diagnostici e terapeutici, necessari ai pazienti affetti da obesità.