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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.1.in XII Commissione in sede referente riferita al C. 741

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/05/2024  [ apri ]
2.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Livelli essenziali di assistenza per i soggetti affetti da obesità)

  1. L'obesità è riconosciuta come malattia cronica di interesse sociale e, al fine di garantire e assicurare l'equità e l'accesso alle cure, è inserita nei livelli essenziali di assistenza tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie e per la fornitura gratuita dei presìdi diagnostici e terapeutici ad essa correlati e alle relative complicanze accertate.
  2. Per l'accertamento della patologia cronica è necessaria la certificazione medica anche ai fini del riconoscimento, a seconda del grado di gravità e della concorrenza con altre malattie ed alterazioni funzionali, dell'invalidità civile e della disabilità.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, individua i criteri oggettivi e omogenei per l'identificazione delle condizioni cliniche correlate alla obesità ai fini del suo inserimento tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, nonché ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile e della disabilità.
  4. L'obesità priva di complicanze invalidanti non costituisce elemento ostativo all'idoneità fisica per l'iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado e per l'accesso alle attività lavorative e sportive.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.