Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 12.
(Fondo per il contrasto all'obesità)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per il contrasto all'obesità con una dotazione a decorrere dall'anno 2024 di 25 milioni di euro. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute di intesa con il Ministro dell'istruzione e del merito, con decreto, previo parere della Conferenza Unificata, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3 della presente legge.
2. Agli oneri di cui alla presente legge a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.