Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 12.
(Fondo per il contrasto dell'obesità)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo per il contrasto dell'obesità, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Il Fondo è destinato al cofinanziamento di:
a) interventi relativi alla cura dell'obesità inseriti nei piani regionali della cronicità;
b) progetti degli enti locali anche in collaborazione con le aziende sanitarie territoriali per promuovere la prevenzione dell'obesità;
c) programmi per diffondere la pratica della attività motoria amatoriale nelle palestre e negli spazi verdi comunali;
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.