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Legislatura XIX

Proposta emendativa 11.03.in XII Commissione in sede referente riferita al C. 741

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/05/2024  [ apri ]
11.03.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 12.
(Fondo per il contrasto dell'obesità)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo per il contrasto dell'obesità, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Il Fondo è destinato al cofinanziamento di:

   a) interventi relativi alla cura dell'obesità inseriti nei piani regionali della cronicità;

   b) progetti degli enti locali anche in collaborazione con le aziende sanitarie territoriali per promuovere la prevenzione dell'obesità;

   c) programmi per diffondere la pratica della attività motoria amatoriale nelle palestre e negli spazi verdi comunali;

  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.