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Legislatura XIX

Proposta emendativa 11.02.in XII Commissione in sede referente riferita al C. 741

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/05/2024  [ apri ]
11.02.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 12.
(Fondo per il contrasto dell'obesità e per la promozione e la valorizzazione di stili di vita attivi)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo per il contrasto dell'obesità e per la promozione e la valorizzazione di stili di vita attivi, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Il Fondo è destinato al cofinanziamento di:

   a) progetti degli enti locali per promuovere e diffondere la pratica dell'esercizio fisico nonché le proposte di gioco e di movimento negli spazi verdi comunali;

   b) programmi di formazione motoria e sportiva nella scuola primaria e secondaria di primo grado volti al miglioramento delle competenze motorie e degli stili di vita degli studenti;

   c) progetti multidisciplinari di educazione alimentare e di promozione di stili di vita sani, promossi delle aziende sanitarie locali con il coinvolgimento attivo degli insegnanti, degli studenti e dei genitori;

   d) contributi dei comuni alle famiglie in stato di disagio sociale o economico per l'iscrizione dei figli minori ad attività sportive.

  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e di concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo, di accertamento e di verifica della sussistenza dei requisiti prescritti per la loro concessione nonché di riparto dei medesimi contributi.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale che è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.