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Legislatura XIX

Proposta emendativa 11.01.in XII Commissione in sede referente riferita al C. 741

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/05/2024  [ apri ]
11.01.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 12.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale che è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.