Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 12.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale che è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.