Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
(Istituzione del Tavolo tecnico presso il Ministero della salute)
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero della salute, un tavolo tecnico-scientifico per la prevenzione e il contrasto dell'obesità. Il Tavolo è composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante delle regioni, ricercatori e tecnici del settore, rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei produttori di alimenti e bevande e dei settori coinvolti dalle misure di cui alla presente legge.
2. Il tavolo è finalizzato allo studio, all'individuazione e alla definizione di interventi volti a mitigare gli eventuali effetti sulla diffusione dell'obesità e delle patologie correlate degli alimenti e delle sostanze che consumate in eccesso possono contribuire alla prevalenza dell'obesità. A tale scopo, il tavolo si riunisce periodicamente per monitorare l'avanzamento della tecnologia e delle nuove evidenze scientifiche.
3. Le modalità di funzionamento del Tavolo di cui al comma 1 sono demandate a un decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy.
4. Ai partecipanti al Tavolo di cui al comma 1 non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.